gio ha scritto:L'idea della responsabilità dei gestori di forum&co ha sicuramente un suo perchè, ma non andare a rintracciare l'autore del commento, punendo solo il proprietario del sito, che senso ha?
Premessa:Dura lex, sed lex.
Se prendo l'auto di un mio amico e vado a 200 km/h davanti a un autovelox tarato su 50 km/h, la multa la danno in automatico al mio amico. Poi, eventualmente, sarà sua responsabilità quella di dimostrare che ero io al volante, per far sì che la multa mi venga rigirata.
Tutto il resto:Nel caso specifico dell'articolo da te citato, comunque, credo che sarebbe interessante accedere agli atti per verificare effettivamente i termini della condanna. Perché un altro problema della rete, e del giornalismo moderno, è che troppo spesso una notizia non viene né approfondita, né realmente verificata prima di essere diffusa, magari in termini anche ambigui, e tali da far intedere qualcosa di ben distante dalla realtà dei fatti.
Facendo riferimento alla fonte citata
http://www3.varesenews.it/varese/blogger-condannata-ecco-la-sentenza-262390.html e agli stralci che offre, si può notare che il caso specifico ha assunto un valore particolare in conseguenza alla natura del sito (forum) in questione.
In particolare...
Reato:del delitto previsto e punito dagli artt. 81 cpv. e 595, commi 1, 2 e 3, c.p., nonché 13, Legge n. 47/1948 e perseguibile ai sensi dell’art. 30 della Legge 223/1990, perché, in più momenti esecutivi del medesimo disegno criminoso, comunicando con più persone attraverso la rete iInternet ed in particolare diffondendo notizie e scritti, utilizzando il proprio nome e cognome o, anche, utilizzando lo pseudonimo di Y, sul sito Internet www.[...].org,
intraprendeva una campagna denigratoria nei confronti delle case editrici a pagamento (di cui all’acronimo EAP), campagna denigratoria denominata NOEAP, per mezzo della quale ledeva la reputazione di ST in quanto rappresentante della casa editrice Z[…], con sede legale in […]
In particolare, pubblicando tali asserzioni sul citato sito internet, affermava che:
- la casa editrice Z[…] doveva essere considerata “a pagamento”;
- ST aveva offeso ed insultato LR, con parole in realtà mai pronunciate dall’interessata;
- apostrofava gli editori a pagamento, tra i quali includeva ST con gli epiteti “cloache editoriali”; “truffatori”; “signori truffa”; “cosche mafiose” “strozzini” e simili;
- attribuiva a ST affermazioni e frasi mai profferite;
- diffondeva immagini virtuali riferibili a ST atte a ridicolizzare la stessa;
- indicava la casa editrice Z[…] come “stampatore, editore che non offre distribuzione e produzione e produttore di libri di pessima qualità”;
- offendeva direttamente ed esplicitamente ST con i seguenti epiteti “arpia”; “repressa del cazzo”; “urticante peggio di una medusa”; “non ha altro da dire che non siano le solite stronzate”.
Responsabilità penale:Nel caso di specie il sito www.[...].org non ha caratteristiche di informazione ascrivibili alla “stampa” ma costituisce la base per la costruzione di un gruppo settoriale di interesse, composto da scrittori esordienti, o aspiranti tali, mediante la discussione di temi comuni (valga il richiamo a Cass., III, n. 10535 dell’11 dicembre 2008 – 10 marzo 2009).
Ne discendono le conseguenze qui rilevanti.
Quanto alla qualificazione del fatto è corretto da parte del Pubblico Ministero parlare di comunicazione con più persone; sussiste l’aggravante di cui all’art. 595, terzo comma, c.pen. sotto il profilo dell’utilizzazione di “mezzo di pubblicità”, non sotto il profilo dell’essere l’offesa recata “col mezzo della stampa”.
Quanto all’attribuzione soggettiva di responsabilità all’imputata, essa è diretta, non mediata dai criteri di cui agli artt. 57ss. c.pen.; la disponibilità dell’amministrazione del sito Internet rende l’imputata responsabile di tutti i contenuti di esso accessibili dalla Rete, sia quelli inseriti da lei stessa, sia quelli inseriti da utenti; è indifferente sotto questo profilo sia l’esistenza di una forma di filtro (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi specificamente approvati dal dominus), sia l’inesistenza di filtri (poiché in tal caso i contenuti lesivi dell’altrui onorabilità devono ritenersi genericamente e incondizionatamente approvati dal dominus).
Non è certamente idonea a escludere la responsabilità penale dell’imputata la clausola di attribuzione esclusiva di responsabilità agli autori dei commenti contenuta in un “regolamento” di natura esclusivamente privata per l’utilizzazione del sito (gli autori, semmai concorrono nel reato, ma di essi in questo processo non vi è traccia di identificazione, né sono imputati).
In altre parole, da quanto sopra cosa sembra emergere?
Sembra emerge che:
- la diffamazione vale sempre e comunque, sia offline che online;
- nel momento in cui la diffamazione avviene dove non può essere letta da nessuno, è sempre diffamazione ma ha un peso relativo; se la diffamazione avviene dove può essere letta da tanta gente e, soprattutto, da tanta gente che ha un interesse settoriale nel merito della diffamazione in atto, resta diffamazione ma con un'aggravante ("mezzo di pubblicità");
- i regolamenti dei forum/siti/blog/sarcaz volti a permettere agli admin di "pararsi" non hanno valore legale alcuno, dal momento in cui se gli interventi sono preventivamente moderati e contengono diffamazione, l'admin è considerato responsabile perché ha esplicitamente approvato la pubblicazione di quell'intervento; mentre se i commenti non sono moderati e contengono diffamazione, l'admin è considerato comunque responsabile perché ha implicamente approvato.
Ora non so come procederà il caso di cui sopra. Magari andranno a un secondo grado di giudizio, magari no. In fondo in Italia sono previsti tre gradi di giudizio e fino all'ultimo non si può dire nulla di definitivo.
Quello che
mi sembra sia accaduto è, tuttavia, semplicemente riconducibile a una certa "leggerezza" nell'approccio con la rete e con le parole scritte in rete. A tal proposito sarebbe interessante comprendere per quanto tempo le volgarità sopra riportate siano state tollerate all'interno del forum in questione, senza alcun intervento da parte di un moderatore. Perché,
forse, se fossero state prontamente censurate (
) nel caso in cui ciò non sia accaduto, non si sarebbe arrivati a un procedimento legale.
Insomma... ci sarebbe molto di più da sapere, prima di poter arrivare a valutare quanto corretta o meno possa considerarsi questa sentenza, ammesso ma non concesso di poter avere una formazione sufficiente per poter effettivamente esprimere un giudizio di sorta a tal riguardo.